Nuova Pac: approvato il decreto di applicazione – Dure critiche di Agrinsieme e Copagri
di Informacibo
Ultima Modifica: 21/02/2015
Roma 21 febbraio 2015. La Conferenza Stato Regioni ha approvato lo scorso 19 febbraio il decreto che completa il quadro normativo nazionale di attuazione della riforma della Politica agricola comune fino al 2020 per i pagamenti diretti, che valgono per l’Italia circa 27 miliardi di euro totali.
Il nuovo provvedimento, si legge in una nota del Mipaaf, modifica ed integra il decreto del 18 novembre 2014, completando le norme su attività agricola, agricoltore in attività, mantenimento delle superfici agricole, attività minima su quelle naturalmente mantenute, calcolo del valore dei diritti all’auto e alcuni adempimenti connessi al greening.
Il ministro Martina: certezze agli agricoltori
“Con questo provvedimento – ha dichiarato il Ministro Maurizio Martina – diamo certezze agli agricoltori in un passaggio delicato come quello dell’applicazione della nuova Pac. Non è la riforma che avremmo voluto, ma dobbiamo impiegare al meglio tutte le risorse che abbiamo a disposizione soprattutto per la tutela dei redditi degli agricoltori. Ora siamo al lavoro per semplificare: entro marzo vogliamo essere pronti con la prima domanda per gli aiuti precompilata online. Per 700mila aziende significherà rendere semplice come un click la dichiarazione per i fondi europei, tagliando il peso burocratico e restituendo tempo alle imprese”.
Agrinsieme e Copagri: la Pac è una beffa, si introducono restrizioni a decisioni già prese
La Pac è una beffa, si introducono restrizioni a decisioni già prese. Lo affermano Agrinsieme (il coordinamento tra Cia, Confagricoltura ed Alleanza delle Cooperative agroalimentari), criticando fortemente il via libera della Conferenza Stato Regioni al decreto ministeriale di applicazione dei pagamenti diretti Pac per il 2015. Il decreto, precisa Agrinsieme, doveva definire le norme applicative di quanto deciso dall'Italia e notificato a Bruxelles il 1 agosto 2014; in realtà su due aspetti fondamentali si introducono in modo retroattivo forti restrizioni alle decisioni prese lo scorso anno.
Sui premi accoppiati per il latte, secondo Agrinsieme, «c'è una restrizione inaccettabile che penalizza gli allevamenti andando contro la logica dei regolamenti europei di sostenere settori in difficoltà». L'altra restrizione riguarda 'l'agricoltore attivò che, questa nuova versione modifica in modo significativo e crea pesanti oneri burocratici, perchè comporta per gli operatori che ricadono in questa condizione, la verifica dei ricavi agricoli ed extra agricoli.
"Questa nuova versione modifica in modo significativo – commenta Agrinsieme – i deliberati precedenti e crea pesanti oneri burocratici, perché comporta, per gli agricoltori che ricadono in questa condizione, la verifica dei ricavi agricoli ed extra agricoli. Peraltro, i criteri per definire che l'attività agricola sia 'insignificante' non sono del tutto definiti dai regolamenti comunitari e quindi permangono margini di incertezza".
Agrinsieme si oppone fortemente a queste misure e sta verificando la possibilità di un'azione in sede comunitaria su un provvedimento che appare "discriminatorio perché crea disuguaglianze tra 'tipologie' di agricoltori".
Dello stesso parere la Copagri (Confederazione Produttori Agricoli), definendo la nuova Pac «una beffa che cambia decisioni già assunte, penalizzante per troppe aziende» e aggiunge «avevamo detto che avremmo vigilato e ora denunciamo un quadro che non può stare bene all'agricoltura italiana nel suo complesso».
Il ministro sotto accusa
Secondo alcune fonti il vero nodo però è di natura politica: perché il ministro viene ora posto sotto accusa i per aver orientato le misure di politica agraria verso le esigenze specifiche del sistema Aia i cui i presidenti delle associazioni provinciali e territoriali sono generalmente di espressione Coldiretti.
La situazione è ormai precipitata ed è difficile immaginare che le organizzazioni insoddisfatte rimangano immobili senza reagire di fronte a un disegno che tende a marginalizzarle in un quadro nazionale. In base agli ultimi dati disponibili gli allevamenti aderenti all’Aia sarebbero poco meno di 20mila unità pari a circa la metà del totale degli allevamenti attivi. Le vacche controllate sono il 60 per cento del patrimonio nazionale di lattifere.
Di conseguenza la scelta eseguita con il decreto Mipaaf esclude dall’accesso degli aiuti accoppiati per il settore del latte bovino poco meno della metà degli allevatori italiani e oltre il 40 per cento delle vacche.
Qui sotto pubblichiamo integralmente il decreto Mipaaf:
Disposizioni modificative ed integrative del decreto ministeriale 18 novembre 2014 di applicazione del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013
VISTO il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008;
VISTO il regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell’ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio;
VISTO il regolamento delegato (UE) n. 639/2014 della Commissione, dell’11 marzo 2014, che integra il regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell’ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che modifica l’allegato X di tale regolamento;
VISTO il regolamento delegato (UE) n. 640/2014 della Commissione, dell’11 marzo 2014, che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità;
VISTO il regolamento di esecuzione (UE) n. 641/2014 della Commissione, del 16 giugno 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell’ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune;
VISTO l’articolo 7 del regolamento di esecuzione (UE) n. 807/2014 della Commissione dell’11 marzo 2014 che integra talune disposizioni del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che introduce disposizioni transitorie;
VISTO il regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 1 dicembre 1999, n. 503, “Regolamento recante norme per l’istituzione della Carta dell’agricoltore e del pescatore e dell’anagrafe delle aziende agricole, in attuazione dell’articolo 14, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173”;
VISTO il decreto legislativo 15 giugno 2000, n. 188, concernente disposizioni correttive e integrative del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, recante soppressione dell’AIMA e istituzione dell’Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
VISTO l’art. 4, comma 3, della legge 29 dicembre 1990, n. 428, concernente disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee, con il quale si dispone che il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, nell’ambito di propria competenza, provvede con decreto all’applicazione nel territorio nazionale dei regolamenti emanati dalla Comunità europea;
VISTO l’articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
VISTO l’articolo 43 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante norme generali sulla partecipazione dell’Italia alla formazione e all’attuazione della normativa e delle politiche dell’Unione europea, con il quale si dispone il diritto di rivalsa dello Stato nei confronti di Regioni o di altri enti pubblici responsabili di violazioni del diritto dell’Unione europea;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 novembre 2012, n. 252, concernente il regolamento recante i criteri e le modalità per la pubblicazione degli atti e degli allegati elenchi degli oneri introdotti ed eliminati, ai sensi dell’articolo 7, comma 2, della legge 11 novembre 2011, n. 180 “Norme per la tutela della libertà d’impresa. Statuto delle imprese”;
VISTO il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 29 luglio 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – Serie generale n. 220 del 22 settembre 2009, concernente disposizioni per l’attuazione dell’articolo 68 del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio del 19 gennaio 2009;
VISTO il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 18 novembre 2014 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – Serie generale n. 295 del 20 dicembre 2014, recante “Disposizioni nazionali di applicazione del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013”;
VISTO il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 12 gennaio 2015, prot. 162, relativo alla semplificazione della gestione della PAC;
VISTO il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 23 gennaio 2015, prot. 180, recante “Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale”;
VISTA la nota 20 novembre 2014, acquisita in data 27 novembre 2014, al protocollo DG PIUE 0006700, con la quale i servizi della Commissione europea hanno comunicato che l’eucalipto non rientra tra le specie indigene da considerare nelle superfici a bosco ceduo a rotazione rapida ai fini delle aree d’interesse ecologico;
RITENUTO necessario abrogare i commi 6 e 7, dell’articolo 7, del sopracitato decreto ministeriale 18 novembre 2014, in relazione alle osservazioni formulate dai servizi della Commissione europea, che evidenziano la non conformità del predetto comma rispetto all’articolo 16, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 639/2014, ai sensi del quale i coefficienti di riduzione di cui all’articolo 24 paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1307/2013, possono essere differenziati esclusivamente sulla base di vincoli naturali connessi alle condizioni oggettive delle superfici;
RITENUTO necessario adottare i provvedimenti previsti dal predetto decreto ministeriale 18 novembre 2014 agli articoli: 2, lettere a) e b), 6, comma 2, 7, commi 7, lettera b), e 10, 8, comma 6, 14, comma 2, 16, comma 5, 18, comma 3, 20, comma 2, 31, commi 3 e 6, e ogni altro atto normativo necessario per renderlo operativo;
CONSIDERATO che non sono pervenute le informazioni, richieste alle Regioni e Province autonome con nota ministeriale 29 maggio 2014, prot. 3299, necessarie per integrare le informazioni da comunicare ai servizi della Commissione europea relative agli impegni inseriti nei Piani di sviluppo rurale che si intendono considerare sostitutivi delle tre pratiche agricole benefiche per il clima e l’ambiente di cui all’articolo 43, paragrafo 2 del regolamento (UE) n. 1307/2013, e che, pertanto, per l’anno di “domanda unica” 2015, non è possibile consentire agli agricoltori di utilizzare le pratiche equivalenti per adempiere ai relativi obblighi;
CONSIDERATO che non sono pervenute le segnalazioni, richieste alle Regioni e Province autonome con nota ministeriale 29 maggio 2014, prot. 3300, per individuare eventuali ulteriori superfici prative sensibili dal punto di vista ambientale ai sensi dell’articolo 45, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (UE) n. 1307/2013, e che, pertanto, per l’anno di “domanda unica” 2015, non è possibile individuare prati sensibili al di fuori delle zone contemplate dalle direttive 92/43/CEE o 2009/147/CE;
RITENUTO di fissare la dimensione minima di una parcella agricola tenendo conto della frammentazione aziendale che caratterizza l’agricoltura italiana;
CAPO I
Attività agricola
Articolo 1
Attività agricola, agricoltore in attività e dimensioni della parcella
1. L’attività agricola può essere esercitata secondo una o più modalità tra quelle individuate dall’articolo 4, paragrafo 1, lettera c) del regolamento (UE) n. 1307/2013.
2. Ai sensi dell’articolo 3, comma 2, lettera b), del decreto ministeriale 18 novembre 2014, citato in premessa, in caso di partita IVA attivata in campo agricolo successivamente al 1° agosto 2014, ovvero in assenza di partita IVA, il requisito di agricoltore in attività è dimostrato se ricorre una delle condizioni previste dall’articolo 13, paragrafi 2 e 3 del regolamento (UE) n. 639/2014.
3. L’articolo 3, comma 3, del decreto ministeriale 18 novembre 2014, citato in premessa, si applica anche nel caso in cui l’importo determinato ai sensi dell’articolo 12, paragrafi 3 e 4, del regolamento (UE) n. 639/2014, è inferiore ai requisiti minimi di cui all’articolo 4 del citato decreto ministeriale 18 novembre 2014.
4. Il requisito di agricoltore in attività è verificato e validato dall’organismo di coordinamento di cui all’articolo 7, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1306/2013; a tal fine, il rapporto tra organismo di coordinamento e organismi pagatori è disciplinato tramite specifica delega.
5. Ai sensi dell’articolo 72, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (UE) n. 1306/2013, la dimensione minima di una parcella agricola che può essere oggetto di una domanda d’aiuto è fissata in 0,02 ettari.
Articolo 2
Mantenimento di una superficie agricola
1. Ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera a) del decreto ministeriale 18 novembre 2014, citato in premessa, le superfici sono considerate mantenute in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione quando sono accessibili, rispettivamente, per il pascolamento o per lo svolgimento delle operazioni colturali ordinarie e non abbisognano di interventi preparatori che vadano oltre il ricorso ai metodi e ai macchinari agricoli ordinari per rimanere in tale stato.
2. Fermo restando il rispetto delle regole di condizionalità stabilite, ai sensi dell’articolo 93 del regolamento (UE) n. 1306/2013, dal decreto ministeriale 23 gennaio 2015, citato in premessa, l’attività agricola ha cadenza almeno annuale e la pratica agronomica utilizzata è idonea a:
a) prevenire la formazione di potenziali inneschi di incendi;
b) limitare la diffusione delle infestanti;
c) mantenere, nel caso di colture permanenti, in buone condizioni le piante con un equilibrato sviluppo vegetativo, secondo le forme di allevamento, gli usi e le consuetudini locali;
d) non danneggiare il cotico erboso dei prati permanenti con il sovra sfruttamento o la sottoutilizzazione.
3. Fermo restando il rispetto delle regole di condizionalità stabilite, ai sensi dell’articolo 93 del regolamento (UE) n. 1306/2013, dal decreto ministeriale 23 gennaio 2015, citato in premessa, e quanto previsto al comma 1 del presente articolo, i criteri di mantenimento delle superfici sulle quali sono svolte le pratiche tradizionali di cui all’articolo 7, lettera a), del regolamento (UE) n. 639/2014 e di quelle sulle quali è svolta unicamente l’attività di pascolo, comprese le superfici di cui all’articolo 2, comma 1, lettera f), del decreto ministeriale 18 novembre 2014, citato in premessa ( “Pascoli magri”), sono soddisfatti quando il pascolo è comunemente applicato in tali superfici con uno o più turni annuali di durata complessiva di almeno sessanta giorni.
4. Le Regioni e Province autonome possono specificare, con propri provvedimenti, un periodo di pascolamento in deroga alla durata di sessanta giorni stabilita al comma 3 e un carico minimo di bestiame espresso in unità di bovino adulto (UBA) per ettaro di pascolo permanente, di cui al comma 3, e per anno, dandone comunicazione, con le modalità previste nell’articolo 13 del presente decreto, all’organismo di coordinamento di cui all’articolo 7, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1306/2013. In assenza dei provvedimenti delle Regioni e Province autonome, la densità minima è di 0,2 UBA per ettaro riferita all’anno di presentazione della domanda. Il calcolo del rapporto UBA per ettaro di pascolo si effettua considerando, al numeratore, il numero medio annuo di UBA corrispondenti agli animali individuati al pascolo, nell’ambito della Banca Dati Nazionale (BDN) delle anagrafi zootecniche, complessivamente detenuti dal richiedente e appartenenti a codici di allevamento intestati al medesimo richiedente e, al denominatore, la superficie complessiva di prato permanente, esclusa quella su cui il produttore dichiara di esercitate pratiche agronomiche diverse dal pascolamento. La Regione o Provincia autonoma competente può stabilire che, oltre alle superfici a prato permanente, siano prese in considerazione, ai fini del calcolo del carico, definendone le relative modalità, anche altre superfici aziendali utilizzate per il pascolo ovvero la produzione di foraggi, dandone comunicazione, con le modalità previste nell’articolo 13 del presente decreto, all’organismo di coordinamento di cui all’articolo 7, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1306/2013. Nel caso in cui il comune di ubicazione dei pascoli di cui al comma 3 non coincida con il comune di ubicazione dell’allevamento (reperibile dal codice ASL) e non sia ad esso limitrofo, è necessario dimostrare il pascolamento degli animali, secondo le modalità previste dalla normativa vigente per gli allevamenti zootecnici. Sono perciò considerate ammissibili le superfici situate in comuni non limitrofi al comune di ubicazione dell’allevamento, solo se il pascolamento è dimostrato attraverso la presenza di documenti che attestino la movimentazione dei capi verso le località di pascolo e tali documenti devono essere opportunamente registrati presso la BDN.
5. Ai fini della dimostrazione del pascolamento e del relativo calcolo delle UBA, nell’ambito di pratiche di pascolo riconosciute come uso o consuetudine locale con provvedimento della Regione o Provincia autonoma sul cui territorio è ubicato il pascolo, in deroga a quanto previsto dal comma 4, sono ammessi anche i capi appartenenti a codici di allevamento non intestati al richiedente. La Regione o Provincia autonoma competente comunica il provvedimento di riconoscimento di tale pratica di pascolo, con i relativi identificativi catastali delle superfici interessate, con le modalità previste nell’articolo 13 del presente decreto, all’organismo di coordinamento di cui all’articolo 7, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1306/2013.
6. I criteri agricoli di mantenimento delle superfici sulle quali sono svolte le pratiche tradizionali di cui all’articolo 7, lettera b), del regolamento (UE) n. 639/2014 sono stabiliti nell’ambito delle misure di conservazione o dei piani di gestione, ove presenti, prescritti dagli enti gestori dei siti di importanza comunitaria e delle zone di protezione speciale. Le Regioni e Province autonome trasmettono, nei termini stabiliti dall’articolo 13 del presente decreto, all’organismo di coordinamento di cui all’articolo 7, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1306/2013, secondo le modalità dallo stesso definite, i criteri agricoli di mantenimento ed i siti di importanza comunitaria e le zone di protezione speciale a cui sono applicati.
Articolo 3
Attività agricola minima
1. Ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera b) del decreto ministeriale 18 novembre 2014, citato in premessa, le superfici agricole mantenute naturalmente sono individuate nei prati permanenti caratterizzati da vincoli ambientali che ne consentono la conservazione anche in assenza di pascolamento o di qualsiasi altra operazione colturale.
2. Fermo restando il rispetto delle regole di condizionalità stabilite, ai sensi dell’articolo 93 del regolamento (UE) n. 1306/2013, dal decreto ministeriale 23 gennaio 2015, citato in premessa, nei casi in cui le superfici di cui al comma 1 soggiacciano a particolari vincoli ambientali, in termini di pendenza, altimetria e ridotta produttività che non consentono, annualmente, lo sfalcio o lo svolgimento di altre operazioni colturali diverse dal pascolamento, il pascolo su tali superfici è effettuato, con uno o più turni annuali di durata complessiva di almeno sessanta giorni.
3. In ogni caso il pascolo non è obbligatorio qualora l’agricoltore sia in grado di dimostrare di aver effettuato almeno uno sfalcio all’anno ovvero altra operazione colturale volta al miglioramento del pascolo.
4. Le Regioni e Province autonome, dandone comunicazione, entro il termine di cui all’articolo 13 del presente decreto, all’organismo di coordinamento di cui all’articolo 7, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1306/2013, possono specificare, con propri provvedimenti, un periodo di pascolamento in deroga alla durata di sessanta giorni stabilita al comma 2 e, in base alle condizioni del suolo, al clima, ai sistemi aziendali esistenti, il carico minimo di bestiame espresso in unità di bovino adulto (UBA) per ettaro di pascolo permanente e per anno. In assenza dei provvedimenti delle Regioni e Province autonome, la densità minima è di 0,2 UBA per ettaro riferita all’anno di presentazione della domanda. Il calcolo del rapporto UBA per ettaro di prato permanente è eseguito con le modalità descritte nell’articolo 2, commi 4 e 5.
5. In assenza di provvedimenti della Regione o Provincia autonoma territorialmente competente, che possono essere riferiti anche a specifiche aree, le superfici di cui ai commi 1 e 2 sono riferite ai prati permanenti situati ad una altitudine uguale o superiore a quella indicata nell’allegato I.
6. Le superfici di cui al comma 2 sono quelle con una pendenza maggiore al trenta per cento.
7. La Regione o Provincia autonoma territorialmente competente può individuare ulteriori superfici aventi le caratteristiche di cui ai commi 1 e 2 nonché le superfici naturalmente mantenute sulle quali è consentito che l’attività agricola sia svolta ad anni alterni, ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera b) del decreto ministeriale 18 novembre 2014, citato in premessa, comunicando i relativi estremi catastali all’organismo di coordinamento di cui all’articolo 7, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1306/2013, entro il termine di cui all’articolo 13 del presente decreto.
8. L’organismo di coordinamento di cui all’articolo 7, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1306/2013, stabilisce le modalità operative per la misurazione della pendenza di cui al comma 6 del presente articolo ed inserisce le superfici di cui ai comma 5 6 e 7 nel sistema di identificazione delle parcelle agricole (SIPA).
CAPO II
Valore dei diritti all’aiuto
Articolo 4
Ricognizione preventiva
1. La ricognizione preventiva di cui all’articolo 7, comma 10, del decreto ministeriale 18 novembre 2014, citato in premessa, rileva:
a) i potenziali beneficiari all’aiuto per l’anno 2015, il cui elenco è pubblicato, entro il 15 aprile 2015, dall’organismo di coordinamento di cui all’articolo 7, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1306/2013 e reso disponibile agli organismi pagatori.
b) le potenziali superfici ammissibili ai fini dell’assegnazione e dell’attivazione dei diritti all’aiuto, che sono classificate e individuate nel Sistema Informativo Geografico (GIS), a cura dell’organismo di coordinamento di cui all’articolo 7, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1306/2013, entro il 15 aprile 2015.
2. Le modalità e le procedure per le attività di ricognizione di cui al comma 1, sono definite dall’organismo di coordinamento di cui all’articolo 7, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1306/2013.
Articolo 5
Valore unitario iniziale
1. Il valore unitario iniziale dei diritti all’aiuto è specifico per ogni agricoltore ed è calcolato nel seguente modo:
a) i pagamenti percepiti dall’agricoltore per l’anno di domanda 2014 nell’ambito del regime di pagamento unico a norma del regolamento (CE) n. 73/2009 sono sommati al sostegno concesso al medesimo agricoltore per lo stesso anno nell’ambito degli articoli 7, 9 e 9 bis del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 29 luglio 2009, citato in premessa. I pagamenti sono da considerare prima delle riduzioni ed esclusioni previste nel titolo II, capo 4, del regolamento (CE) n. 73/2009;
b) la somma di cui alla lettera a) è divisa per il numero dei diritti all’aiuto assegnati al medesimo agricoltore nell’anno 2015, esclusi quelli assegnati dalla riserva nazionale nel 2015;
c) il risultato dell’operazione aritmetica di cui alla lettera b) è moltiplicato per una percentuale fissa che è, a sua volta, calcolata dividendo il massimale nazionale del regime di pagamento di base per l’anno 2015, stabilito dalla Commissione europea ai sensi dell’articolo 22, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1307/2013, dopo aver applicato la riduzione lineare del tre per cento per la costituzione della riserva nazionale di cui all’articolo 30, paragrafo 1, del medesimo regolamento(UE) n. 1307/2013, per l’importo totale dei pagamenti per l’anno 2014 nell’ambito del regime di pagamento unico e delle misure di sostegno specifico di cui alla precedente lettera a) prima delle riduzioni ed esclusioni di cui al titolo II, capo 4, del regolamento (CE) n. 73/2009.
Articolo 6
Valore unitario nazionale
1. Ai sensi dell’articolo 25, paragrafo 5, del regolamento (UE) 1307/2013, il valore unitario nazionale nell’anno 2019 è calcolato dividendo una percentuale fissa del massimale nazionale di cui all’allegato II del regolamento (UE) 1307/2013 fissato per l’anno 2019 per il numero dei diritti all’aiuto assegnati in Italia nell’anno 2015, esclusi quelli derivanti dalla riserva nazionale dell’anno 2015.
2. La percentuale fissa di cui al comma 1, si determina dividendo il massimale nazionale destinato al regime di pagamento di base dell’anno 2015, stabilito dalla Commissione europea ai sensi dell’articolo 22, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1307/2013, dopo aver applicato la riduzione lineare del tre per cento, per la costituzione della riserva nazionale di cui all’articolo 30, paragrafo 1, del medesimo regolamento(UE) n. 1307/2013, per il massimale nazionale stabilito nell’allegato II per lo stesso anno 2015.
Articolo 7
Convergenza del valore dei diritti all’aiuto dal 2015-2019
1. Entro l’anno di domanda 2019, i diritti all’aiuto con valore unitario iniziale, stabilito ai sensi dell’articolo 5, inferiore al novanta per cento del valore unitario nazionale nel 2019, calcolato ai sensi dell’articolo 6, sono aumentati nel valore unitario di almeno un terzo della differenza tra il loro valore unitario iniziale e il novanta per cento del valore unitario nazionale nel 2019.
2. Per finanziare gli aumenti del valore dei diritti all’aiuto di cui al comma 1 e al comma 4, è ridotta, in modo proporzionale, la differenza tra il valore unitario iniziale e il valore unitario nazionale dei diritti all’aiuto aventi un valore unitario iniziale, calcolato ai sensi dell’articolo 5, superiore al valore unitario nazionale, calcolato ai sensi dell’articolo 6.
3. La riduzione di cui al comma 2 del presente articolo, ai sensi dell’articolo 8, comma 4, del decreto ministeriale 18 novembre 2014, citato in premessa, non deve comportare una diminuzione maggiore del trenta per cento del valore unitario iniziale dei diritti all’aiuto calcolato ai sensi dell’articolo 5 del presente decreto, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 25, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1307/2013.
4. Entro l’anno di domanda 2019, nessun diritto all’aiuto ha un valore unitario inferiore al sessanta per cento del valore unitario nazionale calcolato ai sensi dell’articolo 6, a meno che ciò dia luogo a una diminuzione del valore unitario iniziale maggiore della soglia di cui al comma 3. In tal caso, il valore unitario minimo è fissato al livello necessario per rispettare la soglia di cui al comma 3.
5. Gli aumenti e le diminuzioni del valore unitario dei diritti all’aiuto, per effetto del processo di convergenza di cui ai commi 1, 2 e 4, avvengono con gradualità uniforme a decorrere dall’anno di domanda 2015 e fino all’anno di domanda 2019.
6. Nell’anno di domanda 2015 il valore dei diritti all’aiuto degli agricoltori di cui all’articolo 7, comma 2, lettere b) e d) del decreto ministeriale 18 novembre 2014, e che non hanno percepito pagamenti diretti nel 2014, è pari ad un quinto del valore unitario di cui al comma 4.
CAPO III
Piano colturale e adempimenti connessi
alle pratiche agricole benefiche per il clima e l’ambiente
Articolo 8
Piano colturale e diversificazione delle colture
1. Il piano colturale aziendale di cui all’articolo 31, comma 2, del decreto ministeriale 18 novembre 2014, finalizzato anche al controllo amministrativo sul rispetto degli impegni previsti dal Titolo III, Capo 3, del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, è redatto con le modalità di cui al decreto ministeriale 12 gennaio 2015, citato in premessa, con riferimento all’anno di domanda UNICA.
2. Per ciascuna superficie a seminativo il piano colturale comprende le informazioni relative a genere, specie ed epoca di semina ovvero di trapianto delle colture al fine di verificare il rispetto della diversificazione colturale nel periodo stabilito, ai sensi dell’articolo 14, comma 5, del decreto ministeriale 18 novembre 2014, dall’organismo di coordinamento di cui all’articolo 7, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1306/2013.
3. Ai fini del calcolo delle quote delle diverse colture ogni ettaro della superficie a seminativi di una azienda agricola è contato una sola volta per ciascun anno di domanda e in caso di presenza di successioni di colture sullo stesso ettaro queste sono individuate tenendo conto dell’epoca di semina ovvero di trapianto e di altre condizioni precisate dall’organismo di coordinamento di cui all’articolo 7, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1306/2013.
Articolo 9
Pratiche equivalenti
1. Per l’anno di domanda UNICA 2015, gli agricoltori non possono avvalersi delle pratiche equivalenti di cui all’articolo 43, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1307/2013 al fine di assolvere tutti i pertinenti obblighi, previsti dal medesimo articolo 43, paragrafo 1, per beneficiare del pagamento per le pratiche agricole benefiche per il clima e l’ambiente.
Articolo 10
Terreni a riposo
1. Per terreno lasciato a riposo s’intende un seminativo, incluso nel sistema di rotazione aziendale, ritirato dalla produzione agricola per un periodo minimo continuativo di otto mesi nell’anno di domanda.
2. Fermo restando il rispetto delle regole di condizionalità stabilite, ai sensi dell’articolo 93 del regolamento (UE) n. 1306/2013, dal decreto ministeriale 23 gennaio 2015, citato in premessa, il terreno lasciato a riposo prevede comunque un’attività di gestione e può essere:
a) terreno nudo totalmente privo di vegetazione;
b) terreno coperto da vegetazione spontanea;
c) terreno seminato esclusivamente per la produzione di piante da sovescio o per la produzione di compost, ammendanti o fertilizzanti naturali.
3. In assenza dei provvedimenti delle Regioni e Province autonome o degli enti gestori dei siti di importanza comunitaria e delle zone di protezione speciale, per le aree individuate ai sensi della direttiva 2009/147/CE (conservazione uccelli selvatici) e della direttiva 92/43/CEE (conservazione habitat naturali) e sui terreni a riposo utilizzati come aree d’interesse ecologico è vietato lo sfalcio e ogni altra operazione di gestione del suolo, nel periodo compreso fra il 1° marzo e il 31 luglio di ogni anno.
4. Fatto salvo quanto previsto al comma 3, sul terreno a riposo sono ammesse lavorazioni meccaniche nei seguenti casi:
a) pratica del sovescio, in presenza di specie da sovescio o piante biocide,
b) terreni interessati da interventi di ripristino di habitat e biotopi;
c) colture a perdere per la fauna;
d) lavorazioni del terreno allo scopo di contenere le piante infestanti o di ottenere una produzione agricola nella successiva annata agraria;
e) lavorazioni di affinamento sui terreni lavorati allo scopo di favorirne il successivo migliore inerbimento spontaneo o artificiale;
f) lavorazioni funzionali all’esecuzione d’interventi di miglioramento fondiario.
Articolo 11
Aree d’interesse ecologico
1. Ai sensi dell’articolo 45, paragrafo 5 del regolamento (UE) 639/2014, sono incluse nelle fasce tampone le fasce di vegetazione ripariale di larghezza fino a dieci metri.
2. Ai sensi dell’articolo 45, paragrafo 10 del regolamento (UE) 639/2014, la coltivazione delle colture azofissatrici di cui all’allegato III del decreto ministeriale 18 novembre 2014, citato in premessa, fatte salve le ulteriori limitazioni nelle zone vulnerabili ai nitrati previste dal comma 3 del presente articolo, è consentita ad una distanza di almeno dieci metri dal ciglio di sponda dei corpi idrici individuati dalle Regioni e Province autonome ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ad almeno cinque metri dal ciglio di sponda dei restanti corsi d’acqua, avuto riguardo agli obiettivi di cui alla direttiva 2000/60/CE. La misurazione delle distanze è effettuata con i criteri stabiliti dal decreto ministeriale 23 gennaio 2015, citato in premessa.
3. Nelle zone vulnerabili ai nitrati di cui alla direttiva 91/676/CEE, la coltivazione delle colture azofissatrici, finalizzata alla costituzione di aree d’interesse ecologico, è consentita nel rispetto dei vincoli posti dalla stessa direttiva 91/676/CEE, in particolare per quanto attiene al rispetto dei massimali di apporto azotato al terreno.
4. All’articolo 16, comma 3, del decreto ministeriale 18 novembre 2014, citato in premessa, la parola <> è soppressa.
5. Sulle superfici di cui all’articolo 16, comma 3, del decreto ministeriale 18 novembre 2014, non è consentito l’uso di fitosanitari eccetto i bioinsetticidi. Su tali superfici è consentito l’utilizzo d’interventi biotecnologici come l’uso di trappole a feromoni e di concimi organici come definiti dall’articolo 2, comma 1, lettera p) del decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75.
Articolo 12
Fattori di conversione e di ponderazione delle aree d’interesse ecologico
1. Ai sensi dell’articolo 46, paragrafo 3 del regolamento (UE) 1307/2013, per le finalità di cui all’articolo 16, comma 6, del decreto ministeriale 18 novembre 2014, citato in premessa, l’organismo di coordinamento di cui all’articolo 7, paragrafo 4 del regolamento (UE) 1306/2013 utilizza i fattori di conversione e ponderazione di cui all’allegato II del presente decreto.
2. Le dimensioni degli elementi d’interesse ecologico di cui all’allegato II del presente decreto sono adeguate con decreto del Capo Dipartimento per conformarle a quelle notificate ed accettate dalla Commissione europea.
CAPO IV
Specificità territoriali
Articolo 13
Aggiornamento SIPA
1. Ai fini della comunicazione in tempo utile agli agricoltori, l’organismo di coordinamento di cui all’articolo 7, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1306/2013, inserisce nel sistema di identificazione delle parcelle agricole (SIPA), entro il 30 novembre dell’anno precedente alla presentazione della domanda UNICA, i dati pervenuti, entro il 31 ottobre dello stesso anno, dalle Regioni e Province autonome ai sensi dell’articolo 2, commi 4, 5 e 6, e dell’articolo 3, commi 4 e 7 del presente decreto e dell’articolo 3, comma 4, e dell’articolo 15, comma 1, del decreto ministeriale 18 novembre 2014.
2. Per l’anno di domanda UNICA 2015, la trasmissione dei dati di cui al comma 1 da parte delle Regioni e Province autonome all’organismo di coordinamento di cui all’articolo 7, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1306/2013, deve avvenire entro il decimo giorno decorrente dalla pubblicazione del presente decreto sul sito del Ministero e l’acquisizione nel SIPA è completata dal medesimo organismo di coordinamento entro il 31 marzo 2015.
Articolo 14
Coefficiente di riduzione per i pascoli permanenti
1. I commi 6 e 7, dell’articolo 7, del decreto ministeriale 18 novembre 2014, citato in premessa, sono abrogati.
2. All’articolo 7, comma 9, lettera d) del decreto ministeriale 18 novembre 2014, citato in premessa, la parola <> è sostituita con <>.
Articolo 15
Criteri relativi alla misura dei premi per il settore latte
1. Ai sensi dell’articolo 20, comma 2, del decreto ministeriale 18 novembre 2014, i premi previsti per le vacche da latte sono destinati ai produttori di latte per i capi appartenenti ad allevamenti iscritti nei Libri genealogici o nel Registro Anagrafico delle razze bovine ed iscritti ai controlli funzionali latte, che partoriscono nell’anno e i cui vitelli sono identificati e registrati secondo le modalità e i termini previsti dal regolamento (CE) n. 1760/2000 e dal decreto del Presidente della Repubblica n. 437/2000.
2. I criteri di cui al comma 1 del presente articolo si applicano ai premi di cui ai commi 1 e 4 dell’articolo 20 del decreto ministeriale 18 novembre 2014.
Articolo 16
Affitto diritti senza i corrispondenti ettari ammissibili
1. Ai sensi dell’articolo 34, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1307/2013 e dell’articolo 26 del regolamento (UE) n. 639/2014, in caso di affitto di diritti all’aiuto senza i corrispondenti ettari ammissibili di cui all’articolo 32, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1307/2013, è riversato in via definitiva alla riserva nazionale il trenta per cento dei valori unitari annuali del diritto all’aiuto trasferito senza gli ettari ammissibili corrispondenti o l’importo equivalente espresso in numero di diritti all’aiuto, secondo le modalità indicate dall’organismo di coordinamento di cui all’articolo 7 paragrafo 4 del regolamento (UE) n. 1306/2013.
Articolo 17
Condizioni per l’accesso alla riserva
1. Ai sensi dell’articolo 30, paragrafo 7, lettera a) del regolamento (UE) 1307/2013 e dell’articolo 11, comma 3, del decreto ministeriale 18 novembre 2014, citato in premessa, possono presentare domanda di accesso alla riserva gli agricoltori in attività di cui all’articolo 3 del medesimo decreto ministeriale 18 novembre 2014, relativamente alle superfici situate in zone classificate montane ai sensi della regolamentazione dell’Unione europea sul FEASR ovvero alle superfici soggette a programmi di ristrutturazione e sviluppo. Per programmi di ristrutturazione e sviluppo, connessi ad una forma d’intervento pubblico, s’intendono tutti gli interventi unionali, nazionali, regionali o realizzati da altri enti pubblici, compresi i piani di sviluppo rurale (PSR) e i programmi operativi regionali (POR), che abbiano come finalità la ristrutturazione o lo sviluppo aziendale.
2. Ai sensi dell’articolo 30, paragrafo 7, lettera b) del regolamento (UE) 1307/2013 e dell’articolo 11, comma 3, del decreto ministeriale 18 novembre 2014, citato in premessa, possono presentare domanda di accesso alla riserva gli agricoltori in attività di cui all’articolo 3 del medesimo decreto ministeriale 18 novembre 2014, relativamente alle superfici situate in zone con svantaggi specifici ai sensi della regolamentazione dell’Unione europea sul FEASR.
3. L’accesso alla riserva avviene mediante assegnazione di nuovi diritti all’aiuto agli agricoltori che non ne detengono ovvero mediante aumento del valore dei diritti all’aiuto detenuti secondo le modalità indicate dall’organismo di coordinamento di cui all’articolo 7 paragrafo 4 del regolamento (UE) n. 1306/2013.
4. Le modalità applicative del presente articolo sono indicate dall’organismo di coordinamento di cui all’articolo 7 paragrafo 4 del regolamento (UE) n. 1306/2013.
Articolo 18
Regime per i piccoli agricoltori
1. Gli agricoltori che hanno aderito al regime per i piccoli agricoltori di cui all’articolo 28 del decreto ministeriale 18 novembre 2014, citato in premessa, e che non richiedono altri aiuti possono detenere un fascicolo aziendale aggiornato in forma semplificata, il cui contenuto informativo e documentale obbligatorio è limitato alle informazioni previste dall’articolo 3, comma 2, lettera a) del decreto ministeriale 12 gennaio 2015, n. 162.
2. L’organismo di coordinamento di cui all’articolo 7 paragrafo 4 del regolamento (UE) n. 1306/2013, ai sensi dell’articolo 31 del decreto 18 novembre 2014, citato in premessa, definisce ulteriori requisiti minimi finalizzati alla corretta esecuzione dei controlli di ammissibilità di cui all’articolo 67 del regolamento. (UE) 1306/2013.
Articolo 19
Norme transitorie e conclusive
1. Al fine di adattare le norme recate dal presente decreto alle eventuali osservazioni che dovessero pervenire dalla Commissione europea nonché per semplificare le procedure dei regimi di sostegno e di aiuto, con decreto ministeriale, previa comunicazione alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, possono essere apportate le necessarie modifiche ai predetti decreti.
2. Eventuali correzioni finanziarie sono poste a carico della Regione o Provincia autonoma che ne è responsabile.
3. Dal presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Il presente decreto è trasmesso alla Corte dei Conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
Roma, 19 febbraio 2015
IL MINISTRO Maurizio Martina
Condividi L'Articolo
L'Autore