Maggiore tutela Ue su denominazioni di origine e IG
Il regolamento stabilisce le norme che regolano i conflitti tra un'indicazione geografica e un marchio commerciale
di Donato Troiano
Ultima Modifica: 11/10/2019
D’ora in poi le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche saranno tutelate come un marchio commerciale.
C’è stato infatti il via libera da parte del Consiglio dell’Ue ad aderire al cosiddetto atto di Ginevra.
L’atto di Ginevra è un trattato amministrato dall’Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale (WIPO) che amplia l’ambito di applicazione dell’accordo di Lisbona per la protezione delle denominazioni di origine e la loro registrazione internazionale (“accordo di Lisbona”), estendendolo dalle denominazioni di origine alle indicazioni geografiche. Consente inoltre alle organizzazioni internazionali, come l’UE, di diventare parti contraenti.
Questo significa che le produzioni europee ad indicazioni geografica (IG) -siano esse Dop, Igp e Stg– saranno tutelati in linea di principio in tutti i 192 Paesi aderenti all’ Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale, a cominciare dai 29 stati che oggi aderiscono all’Atto di Ginevra (13 sono europei).
Ciascuna parte contraente dell’atto di Ginevra ha l’obbligo di proteggere, nel suo territorio, le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche dei prodotti originari di altre parti contraenti.
L’UE ha competenza esclusiva per i settori disciplinati dall’atto di Ginevra. Tuttavia, per assicurare l’effettiva partecipazione dell’UE agli organi decisionali istituiti dall’atto di Ginevra, anche gli Stati membri possono aderire all’atto di Ginevra insieme all’UE. Gli Stati membri che hanno già aderito all’accordo di Lisbona prima dell’adesione dell’UE all’atto di Ginevra sono autorizzati a rimanere Stati parte.
Dopo l’adesione dell’UE all’atto di Ginevra, sarà compito della Commissione presentare all’Ufficio internazionale dell’Organizzazione mondiale per la proprietà intellettuale le domande per la registrazione internazionale delle indicazioni geografiche relative a prodotti originari dell’UE. Spetterà sempre alla Commissione richiedere la cancellazione di tali registrazioni. Sarà inoltre compito della Commissione valutare se sono soddisfatte le condizioni per concedere la protezione in tutto il territorio dell’UE a un’indicazione geografica che è stata registrata a livello internazionale a titolo dell’atto di Ginevra ed è originaria di un paese terzo.
Il regolamento stabilisce le norme che regolano eventuali conflitti tra un’indicazione geografica registrata a livello internazionale e un marchio commerciale. Contiene anche disposizioni su questioni finanziarie e un obbligo di monitoraggio per la Commissione.
La decisione del Consiglio e il regolamento entreranno in vigore 20 giorni dopo la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’UE.
Contesto
Sette Stati membri dell’UE sono parti contraenti dell’Accordo di Lisbona: Bulgaria (dal 1975), Repubblica ceca (dal 1993), Slovacchia (dal 1993), Francia (dal 1966), Ungheria (dal 1967), Italia (dal 1968) e Portogallo (dal 1966). Tre Stati membri dell’UE hanno firmato ma non ratificato l’accordo (Grecia, Romania e Spagna). L’UE stessa non è parte contraente, in quanto l’accordo di Lisbona prevede che possano aderirvi solo gli Stati e non le organizzazioni internazionali.
Ecco i marchi di qualità europea per il settore agroalimentare:
DOP: Denominazione d’Origine Protetta
IGP: Indicazione Geografica Protetta
STG: Specialità Tradizionale Garantita
BIO: Agricoltura Biologica
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