Fase 2 Bis, ecco cosa si può fare da lunedì 18 in tutta Italia: il testo completo
Cosa riapre? Ristoranti, barbieri, negozi, spiagge. A partire dal 18 maggio solo gli spostamenti in regione, poi dal 3 giugno tra regioni diverse
di Donato Troiano
Ultima Modifica: 16/05/2020
Il Consiglio dei ministri, riunito venerdì 15 maggio e terminato, all’1,20 della notte tra venerdì e sabato 16, su proposta del presidente Giuseppe Conte e del ministro alla Salute Roberto Speranza, segretario il Sottosegretario alla Presidenza Riccardo Fraccaro ha approvato un decreto-legge che introduce ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid-19.
RISTORANTI: distanza almeno un metro
Potrà essere rilevata la temperatura, impendendo l’accesso sopra i 37,5 gradi di febbre. Vanno resi disponibili i prodotti igienizzanti per i clienti. Privilegiare l’accesso tramite prenotazione. Distanza di almeno un metro di separazione tra clienti. Privilegiare l’utilizzo di spazi esterni. Vietata la consumazione a buffet. Il personale di servizio deve usare la mascherina. I clienti dovranno usare la mascherina quando non seduti al tavolo. Evitare l’uso di saliere, oliere, menu, non disinfettabili dopo l’uso.
Linee di indirizzo per la riapertura delle Attività Economiche, Produttive e Ricreative
Scatta la fase 2 bis della ripartenza. Ecco in questo allegato le linee guida che le regioni potrebbero comunque cambiare per un aggravamento della situazione epidemiologica o specifiche esigenze.
Il decreto delinea il quadro normativo nazionale all’interno del quale, dal 18 maggio al 31 luglio 2020, con appositi decreti od ordinanze, statali, regionali o comunali, potranno essere disciplinati gli spostamenti delle persone fisiche e le modalità di svolgimento delle attività economiche, produttive e sociali.
A partire dal 18 maggio, gli spostamenti delle persone all’interno del territorio della stessa regione non saranno soggetti ad alcuna limitazione. Lo Stato o le Regioni, in base a quanto previsto dal decreto-legge 25 marzo 2020, numero 19, potranno adottare o reiterare misure limitative della circolazione all’interno del territorio regionale relativamente a specifiche aree interessate da un particolare aggravamento della situazione epidemiologica.
Fino al 2 giugno 2020 restano vietati gli spostamenti, con mezzi di trasporto pubblici e privati, in una regione diversa rispetto a quella in cui attualmente ci si trova, così come quelli da e per l’estero, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza o per motivi di salute; resta in ogni caso consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.
A decorrere dal 3 giugno, gli spostamenti tra regioni diverse potranno essere limitati solo con provvedimenti statali adottati ai sensi dell’articolo 2 del decreto-legge 25 marzo 2020, numero 19, in relazione a specifiche aree del territorio nazionale, secondo principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio epidemiologico effettivamente presente in dette aree.
Tali norme varranno anche per gli spostamenti da e per l’estero, che potranno essere limitati solo con provvedimenti statali anche in relazione a specifici Stati e territori, secondo principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio epidemiologico e nel rispetto dei vincoli derivanti dall’ordinamento dell’Unione europea e degli obblighi internazionali. Saranno comunque consentiti gli spostamenti tra la Città del Vaticano o la Repubblica di San Marino e le regioni confinanti.
È confermato il divieto di mobilità dalla propria abitazione o dimora per le persone sottoposte alla misura della quarantena per provvedimento dell’autorità sanitaria in quanto risultate positive al virus Covid-19, fino all’accertamento della guarigione o al ricovero in una struttura sanitaria o altra struttura allo scopo destinata. La quarantena precauzionale è applicata con provvedimento dell’autorità sanitaria ai soggetti che hanno avuto contatti stretti con casi confermati di soggetti positivi al virus Covid-19 e agli altri soggetti indicati con i provvedimenti adottati ai sensi dell’articolo 2 del decreto-legge numero 19 del 2020.
Resta vietato, l’assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico. Le funzioni religiose con la partecipazione di persone si svolgono nel rispetto dei protocolli sottoscritti dal Governo e dalle rispettive confessioni, contenenti le misure idonee a prevenire il rischio di contagio.
A partire dal 18 maggio, le attività economiche, produttive e sociali devono svolgersi nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida, idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi, adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome, nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali. In assenza di quelli regionali trovano applicazione i protocolli o le linee guida adottati a livello nazionale. Le misure limitative delle attività economiche e produttive possono essere adottate, nel rispetto dei principi di adeguatezza e proporzionalità, con provvedimenti statali emanati ai sensi dell’articolo 2 del decreto legge numero 19 del 2020 o, nelle more di tali provvedimenti, dalle Regioni.
Per garantire lo svolgimento in condizioni di sicurezza delle attività economiche, produttive e sociali, le regioni monitorano con cadenza giornaliera l’andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e, in relazione a tale andamento, le condizioni di adeguatezza del sistema sanitario regionale. I dati del monitoraggio sono comunicati giornalmente dalle regioni al Ministero della salute, all’Istituto superiore di sanità e al Comitato tecnico-scientifico.
In relazione all’andamento della situazione epidemiologica sul territorio, la singola regione, informando contestualmente il Ministro della salute, può introdurre misure derogatorie, ampliative o restrittive, rispetto a quelle disposte a livello statale. Il mancato rispetto dei contenuti dei protocolli o delle linee guida regionali o, in assenza, nazionali, che non assicuri adeguati livelli di protezione, determina la sospensione dell’attività economica o produttiva fino al ripristino delle condizioni di sicurezza.
Salvo che il fatto costituisca reato diverso da quello di cui all’articolo 650 del codice penale («Inosservanza dei provvedimenti dell’Autorità»), le violazioni delle disposizioni del decreto, o dei decreti e delle ordinanze emanati per darne attuazione, sono punite con la sanzione amministrativa di cui all’articolo 4, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020 numero 19, che prevede il pagamento di una somma da euro 400 a euro 3.000, aumentata fino a un terzo se la violazione avviene mediante l’utilizzo di un veicolo. Nei casi in cui la violazione sia commessa nell’esercizio di un’attività di impresa, si applica altresì la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell’esercizio o dell’attività da 5 a 30 giorni. Ove necessario per impedire la prosecuzione o la reiterazione della violazione, l’autorità procedente può disporre la chiusura provvisoria dell’attività o dell’esercizio per una durata non superiore a 5 giorni, eventualmente da scomputare dalla sanzione accessoria definitivamente irrogata, in sede di sua esecuzione. In caso di reiterata violazione della medesima disposizione la sanzione amministrativa è raddoppiata e quella accessoria è applicata nella misura massima.
DELIBERAZIONI A NORMA DEL TESTO UNICO SUGLI ENTI LOCALI
Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell’interno Luciana Lamorgese, ha deliberato lo scioglimento del Consiglio comunale di Maniace (CT) in esito ad accertati condizionamenti della vita amministrativa da parte delle organizzazioni criminali locali.
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Leggi regionali
Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie Francesco Boccia, ha esaminato nove leggi delle Regioni e delle Province autonome e ha quindi deliberato di non impugnare:
- la legge della Regione Campania n. 6 del 12/03/2020, recante “Misure a sostegno dei proprietari di immobili abusivi acquistati in oggettiva buona fede e modifiche urgenti di leggi regionali in materia di governo del territorio”;
- la legge della Regione Basilicata n. 12 del 20/03/2020, recante “Collegato alla legge di stabilità regionale 2020”;
- la legge della Regione Umbria n. 1 del 20/03/2020, recante “Disposizioni collegate alla Legge di stabilità 2020-2022 della Regione Umbria”;
- la legge della Regione Umbria n. 2 del 20/03/2020, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2020-2022 della Regione Umbria (Legge di stabilità regionale 2020)”;
- la legge della Regione Umbria n. 3 del 20/03/2020, recante “Bilancio di previsione della Regione Umbria 2020-2022”;
- la legge della Regione Valle d’Aosta n. 4 del 25/03/2020, recante “Prime misure regionali urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19.”;
- la legge della Regione Puglia n. 8 del 27/03/2020, recante “Interventi regionali di tutela e valorizzazione processioni della settimana santa: le settimane sante pugliesi patrimonio immateriale della Regione”;
- la legge della Regione Puglia n. 10 del 27/03/202019, recante “Promozione e sostegno alle attività di valorizzazione dei luoghi della memoria del novecento e degli archivi storici della Puglia”.
- la legge della Regione Puglia n. 11 del 27/03/2020 “Esenzione dal pagamento dell’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)”.
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