Decreto Natale 2020, cosa si può fare? Le regole dal 21 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021 - InformaCibo

Decreto Natale 2020, cosa si può fare? Le regole dal 21 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021

Italia in zona rossa nei festivi e prefestivi; sì alle visite ai parenti ma solo in due, più i figli minori di 14 anni. Nuovi aiuti economici per i ristoratori

di Donato Troiano

Ultima Modifica: 21/12/2020

Il decreto Natale stabilisce che da oggi  lunedì 21 dicembre non sarà più possibile muoversi da una regione all’altra senza un valido motivo, ovvero per lavoro, necessità o urgenza.

Italia zona rossa e arancione con nuove misure e restrizioni nel Decreto di Natale dopo quelle già previste dall’ultimo Dpcm. In particolare, a finire nella stretta di governo sono i giorni festivi e prefestivi, nei quali non saranno consentiti spostamenti se non per necessità, lavoro o salute dalle ore 22 alle 5 (e fino alle 7 il 1° gennaio 2021).

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Ma cosa è possibile fare allora?

A rispondere è il governo, che sul sito pubblica un nuovo elenco di Faq specifiche per il periodo 21 dicembre 2020 – 6 gennaio 2021.

In quali casi è possibile spostarsi nella seconda casa?

In area gialla e arancione, se la seconda casa si trova nello stesso comune, ci si potrà sempre andare (negli orari già precisati); esclusivamente in area gialla, se la seconda casa è nella stessa regione, ma in un diverso comune, ci si potrà andare per tutto il periodo 21/12-6/1, ad eccezione dei giorni 25 e 26 dicembre 2020 e 1° gennaio 2021.

Sarà possibile raggiungere il partner che si trasferirà nella seconda casa in un’altra regione entro il 20 dicembre, magari con i figli?

No. L’ultimo dpcm prevede il divieto di recarsi nelle seconde case in un’altra regione dal 21 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021. Il divieto vale anche per le seconde case che si trovino in un altro comune, nei giorni 25 e 26 dicembre 2020 e 1° gennaio 2021. Per trascorrere insieme le feste, sarà quindi necessario trovarsi nello stesso luogo entro il 20 dicembre 2020.

Naturalmente, lo spostamento verso la seconda casa fuori in una regione diversa da quella di residenza o abituale domicilio è consentito soltanto a condizione che la seconda casa non si trovi in regioni, che, alla data del 20 dicembre, si trovino in zona arancione o rossa. Inoltre, lo spostamento dalla seconda casa al luogo di lavoro nel periodo tra il 21 dicembre e il 6 gennaio non può essere addotto come motivo giustificativo di un nuovo rientro nella seconda casa, in un’altra regione, nello stesso periodo.

Villalfonsina (Chieti) la fontana del 1881 in festa (foto di Giuseppe Di Paolo)

Spostamenti per fare visita a parenti o amici saranno possibili per tutti solo se…

Gli spostamenti per fare visita o per andare a vivere per qualche giorno con parenti o amici, inclusi i propri genitori, saranno possibili per tutti solo se ci si muove da un luogo in area gialla a un altro luogo in area gialla, esclusivamente fino al 20 dicembre 2020 e a partire dal 7 gennaio 2021.

Nel periodo dal 21 dicembre al 6 gennaio, questi spostamenti saranno consentiti, sempre esclusivamente tra luoghi in area gialla, solo se si ha la residenza o il domicilio o la propria abitazione nella regione/provincia autonoma di destinazione.

La piazza di Casalbordino in provincia di Chieti in festa

Nei giorni 25 e 26 dicembre e 1° gennaio sarà comunque possibile spostarsi solo all’interno del proprio comune. In ogni caso, sarà possibile spostarsi tra comuni/province/regioni diversi per motivi di lavoro, necessità o salute.

E in caso di parenti non autosufficienti che vivono in casa da soli, in un altro comune/regione? Lo spostamento per dare assistenza a persone non autosufficienti sarà consentito anche dal 21 al 6 gennaio, anche tra comuni/regioni in aree diverse, ove non sia possibile assicurare loro la necessaria assistenza tramite altri soggetti presenti nello stesso comune/regione. Non è possibile, comunque, spostarsi in numero superiore alle persone strettamente necessarie a fornire l’assistenza necessaria: di norma la necessità di prestare assistenza non può giustificare lo spostamento di più di un parente adulto, eventualmente accompagnato dai minori che abitualmente egli già assiste.

Capitolo multe

E’ bene ricordare che, in caso di violazione dei più stringenti divieti di spostamento previsti durante le prossime festività, si applica la consueta sanzione amministrativa da 400 a 1.000 euro.

La conferenza stampa del premier Giuseppe Conte

 

Dettagli sui contributi a fondo perduto

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto-legge 18 dicembre 2020, n. 172, recante “Ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19”, in vigore dal 19 dicembre.
Di seguito riportiamo un piccolo sunto delle principali regole, ordinate in base alla data in cui saranno in vigore.

21-23 dicembre: ultimi 3 giorni per lo shopping natalizio

Saranno gli ultimi tre giorni per lo shopping natalizio, negozi aperti fino alle 21 con orario continuato e misure anti-assembramento. E saranno anche gli unici giorni della settimana in cui si potrà ancora andare al ristorante a pranzo (tavoli con non più di quattro persone) e al bar fino alle 18. Alle 22 scatta il coprifuoco, fino alle 5 del mattino. Chi si muove in questa fascia oraria, deve avere un valido motivo.
Da lunedì non sarà più possibile muoversi da una regione all’altra senza un valido motivo, ovvero per lavoro, necessità o urgenza.

24-27 dicembre: blocco totale per zona rossa

Zona rossa su tutta l’Italia come nel primo lockdown: nei giorni prefestivi e festivi tutte le regioni dovranno chiudere negozi, bar e ristoranti. Rimaranno aperti solo i servizi considerati essenziali come alimentari, farmacie, tabacchi, edicole e librerie. Saranno vietati tutti gli spostamenti anche all’interno del proprio comune, se non per motivi di necessità, lavoro o urgenza. Si potrà uscire per andare a messa, ma non per andare a casa di parenti. Niente pranzi e cene di Natale dunque, se non con il nucleo convivente allargato a non più di due congiunti stretti: genitori anziani o figli o partner fissi. Si potrà uscire per fare attività sportiva o motoria e (solo una persona) per assistere chi non è autosufficiente.

28-30 dicembre, si allenta la stretta

Da lunedì a mercoledì si tornerà alla situazione del 21-23 dicembre: riapriranno i negozi fino alle 21, i bar e i ristoranti chiuderanno le serrande alle 18. Il coprifuoco scatterà alle 22 e rimarrà comunque il divieto di spostamento tra le regioni. Ci si potrà muovere liberamente all’interno della propria regione (se vi trovate in zona gialla) o del proprio comune (nel caso in cui vi trovaste in una zona arancione). Tutti gli spostamenti che avvengono al di fuori degli spazi e degli orari consentiti dovranno essere giustificati con un valido motivo.

31 dicembre-3 gennaio: blocco totale per 4 giorni

Negli alberghi sarà possibile cenare solamente in camera, proprio per evitare che qualcuno sfrutti la situazione per organizzare feste. Scatterà il blocco totale dei movimenti anche all’interno dei comuni. Non si potrà uscire da casa, se non per valide ragioni dal giovedì 31 fino alla domenica 3, un blocco di quattro giorni che dovrebbe fermare chi aveva già pensato di aggirare il coprifuoco passando tutta la notte dell’ultimo dell’anno in una casa con amici e parenti. Chi verrà trovato a circolare per strada in quei quattro giorni senza motivo verrà sanzionato con una multa da 400 a 1.000 euro. I bar e i ristoranti resteranno chiusi, così come tutte le attività non ritenute essenziali.

4-6 gennaio. Riapertura negozi, bar e ristoranti

L’Italia tornerà in una sorta di zona gialla rinforzata, con la riapertura dei negozi, dei bar e dei ristoranti. Coprifuoco alle 22, ma resteranno vietati gli spostamenti tra regioni gialle, che torneranno a essere consentiti dal 7, quando dovrebbero riaprire anche le scuole, con lezioni in presenza per il 75% degli studenti.

Contributo a fondo perduto per i ristoratori

Viene riconosciuto un contributo a fondo perduto (nel limite massimo di 455 milioni di euro per il 2020 e di 190 milioni di euro per il 2021) in favore dei soggetti che, alla data del 19 dicembre:

  • hanno la partita IVA attiva,
  • ai sensi dell’art. 35 del d.P.R. n. 633/1972, dichiarano di svolgere come attività prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO riportati all’allegato 1 del d.l. in commento.

Il contributo:

  • non spetta ai soggetti che hanno attivato la partita IVA a partire dal 1° dicembre 2020,
  • spetta solo ai soggetti che hanno già beneficiato del contributo a fondo perduto di cui all’art. 25 del dl n. 34/2020 (convertito dalla L. n. 77/2020), che non abbiano restituito il predetto ristoro,
  • è corrisposto dall’Agenzia delle entrate mediante accreditamento diretto sul conto corrente bancario o postale sul quale è stato erogato il precedente contributo,
  • è pari al contributo già erogato ai sensi dell’art. 25 del d.l. n. 34 del 2020,
  • non può essere superiore a euro 150.000,00,
  • si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all’art. 25, c. da 7 a 14, del d.l. n. 34/2020.
Tutte le avvertenze della giornata e Buona Natale a tutti

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