Il ministro Maurizio Martina: il Testo unico della Vite e del Vino è una una sfida per l’Italia
di Informacibo
Ultima Modifica: 25/02/2014
Qui sotto riportiamo la bozza di documento presentata oggi in Commissione Agricoltura alla Camera
La predisposizione di un testo unico che accompagni dalla produzione fino alla movimentazione e vendita i prodotti che hanno origine dalla lavorazione delle uve non è più procrastinabile.
Non sono stati oggetto di approfondimento i provvedimenti regolamentari attuativi, in quanto gli stessi saranno sottoposti a revisione, anche periodica, una volta che la normativa in esame sarà formalmente promulgata.
Viene coerentemente proposto un “Testo Unico della vite e del vino”, non meramente ricognitivo, ma innovativo anche nella struttura.
Articolato in 8 capitoli, disciplina l’attività del ciclo produttivo, dalla vigna al consumatore e le relative implicazioni normative di interesse settoriale e generale.
Capo 1 Definizioni
L’Italia è stata uno dei primi Paesi europei a dotarsi di una normativa specifica per quanto concerne i prodotti a Denominazione di Origine e ad Indicazione Geografica. Le regole inerenti l’utilizzo delle DOCG, DOC e IGT sono state nel corso degli anni arricchite ed affinate, tenendo anche conto dell’evolversi della realtà produttiva.
Particolare attenzione è stata quindi posta alla specifica dell’utilizzo delle DOC e delle DOCG, salvaguardando le tradizionali definizioni ed ambiti di applicazione pur nel rispetto della normativa comunitaria.
A tal riguardo è stata sostanzialmente ripresa la normativa già codificata con il DLGS 61/10, con riferimento particolare alla coesistenza di più DO e IG nel medesimo territorio, ed all’utilizzo di alcune menzioni , in particolare “classico “ e “riserva”.
Maggiore approfondimento è stato dedicato all’uso dei nomi di unità geografiche aggiuntive e della menzione vigna , determinandone con precisione le condizioni di uso.
Anche in tal caso, è stato necessario mediare tra una consolidata tradizione produttiva, rispecchiata dalle definizioni dei prodotti, e le disposizioni comunitarie.
Capitolo 2. Produzione viticola.
I dati in essi contenuti e validati dalle competenti amministrazioni, possono essere aggiornati per tramite del fascicolo aziendale, strumento oggi sempre più indispensabile per la comunicazione fra imprese e competenti istituzioni.
Lo Schedario vitivinicolo è lo strumento nel quale sono presenti tutti i vigneti, perché raccoglie una serie di informazioni secondo esigenze definite dalla normativa in vigore; mentre l’inventario del potenziale produttivo è un registro aggiornato con continuità “quali- quantitativo” del patrimonio vitivinicolo nazionale contenente elementi scaturiti dalla ricognizione, descrizione, classificazione e con valutazioni di merito sul potenziale vitivinicolo.
La scrupolosità e la coerenza necessaria per il “data base” nazionale mette a sintesi il valore degli strumenti presenti a livello territoriale; una scrupolosità in grado di assicurare che le dichiarazioni prescritte per il settore, possano essere effettuate in tempi e modi coerenti con una innovazione non più differibile. Affinché tali procedure contribuiscano a dare valore ed accrescere la credibilità e le potenzialità delle produzioni “Made in Italy” nel comparto vitivinicolo. Un comparto che supera i 700.000 ettari dei quali il 50% è destinato alle produzioni di vini regolamentari con Denominazioni di Origine ed Indicazione Geografica.
Uno strumento che consenta una consultazione ed un collegamento “continuo e capillare” per gli aventi diritto ai fini della registrazione e movimentazione dei prodotti vitivinicoli; un puntuale aggiornamento per tramite del fascicolo aziendale ed altre dichiarazioni prescritte, al servizio delle amministrazioni competenti in un mercato che oggi è sempre in corso, nel quale occorre un adeguato posizionamento e sistemi di relazioni.
Capitolo 3. Produzione dei mosti e dei vini.
Capitolo 4. Produzione dei vini a denominazione di origine e indicazione geografica.
Unifica tutta la disciplina normativa concernente i vini a Denominazione di Origine ed Indicazione Geografica. La sua redazione è stata attuata mediante una riorganizzazione più coerente delle disposizioni introdotte dal decreto n. 61 del 2010, rendendole di più semplice e di maggior fruibilità, realizzando delle integrazioni con i decreti applicativi laddove ritenuto necessario.
Nel il titolo inerente la “Gestione della produzione e politiche di mercato” è stato proposto di semplificare l’attuazione delle analisi organolettiche dei vini DOC prevedendo l’attuazione di controlli a campione solo per quelle Denominazioni aventi una produzione media inferiore ad un prefissato quantitativo.
Capitolo 5. Produzione degli aceti.
Disciplina tale specifica categoria di prodotto, oggetto di revisione e coordinamento normativo, al fine di pervenire all’organicità regolamentare.
Capitolo 6. Commercializzazione ed etichettatura.
Il capitolo 6 del testo proposto è diviso in tre titoli. Il titolo 1 riguarda la “disciplina del commercio dei mosti, dei vini e dei sottoprodotti della vinificazione” ed è composto dagli attuali art. 10 e 11 della legge n.82/2006 rispetto ai quali si propone un aggiornamento in coerenza con le nuove e successive disposizioni comunitarie in materia e una semplificazione rispetto ai riferimenti a taluni decreti ministeriali, che il legislatore nazionale ha mancato di attuare in quanto ritenuti non necessari.
Infine, il titolo 3, “etichettatura”, è composto dagli articoli 18 e 20 del decreto legislativo n .61/2010, rispetto ai quali sono state avanzate proposte di allineamento alle disposizioni comunitarie vigenti. In particolare, si segnala l’eliminazione di misure ingiustificatamente restrittive e relative alle dimensioni dei caratteri e alla minimizzazione degli stessi nel caso in cui i nomi propri aziendali coincidano con un nome geografico presente in una denominazione di origine o di una indicazione geografica. Tali disposizioni sono attualmente previste dall’articolo 20, paragrafo 4 del D.lgs 61/2010 e non contemplate in tale forma restrittiva dalla normativa dell’Unione europea. Mediante la nuova proposta, la normativa nazionale si allinea a quanto previsto negli altri Stati membri UE dal Regolamento (CE) n. 607/2009, art. 56, paragrafo 6. Infine, la filiera ritiene che le norme nazionali contenute nel DM 13 agosto 2012, di attuazione del decreto legislativo n .61/2010 e relativo all’etichettatura e presentazione di determinati prodotti del settore vitivinicolo, debbano essere mantenute all’interno di uno specifico decreto ministeriale.
Capitolo 7. Controlli.
In una prospettiva di maggiore efficacia ed efficienza, la semplificazione dei controlli dovrebbe portare alla eliminazione sia delle attività di controllo non necessarie sia delle duplicazioni delle stesse da parte delle amministrazioni competenti.
A tal fine, il capitolo, nella sua parte iniziale, dispone che il Mipaaf, tramite l’Ispettorato centrale, diventi per legge l’autorità nazionale che coordina le amministrazioni coinvolte e programma l’attività di controllo per il settore vitivinicolo.
A supporto delle attività individuate sono proposti due nuovi strumenti: il “Piano annuale dei controlli” e il “Registro Unico dei Controlli” per le aziende del settore vitivinicolo.
Al fine di evitare una gestione eccessivamente rigida delle autorizzazioni delle strutture di controllo si inserisce la previsione che le modifiche agli elenchi degli ispettori e dei membri del comitato di certificazione non comportino automaticamente la decadenza delle autorizzazioni stesse.
E’ prevista, inoltre, una iscrizione automatica al sistema di controllo all’atto della rivendicazione dei soggetti partecipanti alla filiera DOP o IGP in modo da evitare l’ulteriore incombenza della notifica a carico dei soggetti interessati.
Relativamente alla richiesta dei contrassegni per le DOP all’Istituto Poligrafico dello Stato, si è ritenuto opportuno proporre la gestione diretta degli enti di controllo senza il passaggio attraverso l’Ispettorato centrale.
Infine, è stata ribadita l’esigenza di differenziare i piani di controllo in base alla classificazione qualitativa dei vini DOCG, DOC e IGT in modo da essere coerenti, anche nelle modalità e nel carico burocratico ed economico, con il pregio delle diverse produzioni.
Capitolo 8. Sanzioni.
In tale ottica si pongono sia l’istituto della “Diffida” che quello del “Ravvedimento operoso”.
L’istituto del “Ravvedimento Operoso”, consente all’Operatore di sanare, di propria iniziativa, eventuali irregolarità derivanti dalla ritardata ovvero mancata presentazione di dichiarazioni, denunce e simili, alle scadenze previste. In analogia a quanto già previsto in materia tributaria, l’applicabilità di tale istituto è subordinata alla circostanza che l’irregolarità in questione non sia stata oggetto di constatazione formale, da parte dell’Organo di Controllo, in occasione di accessi, verifiche od ispezioni.
Per quanto concerne la struttura generale dell’impianto sanzionatorio, giova rilevare che lo stesso contempera, previa rielaborazione e contestualizzazione, i precetti contenuti in differenti provvedimenti normativi, quali il Decreto Legislativo n. 507 del 1999, e la Legge 689 del 1981, entrambi in materia di depenalizzazione; nonché gli specifici atti normativi emanati per il settore vitivinicolo, quali il Decreto Legislativo 260 del 2000, la Legge n. 82 del 2006, ed il Decreto Legislativo n. 61 del 2010.
Condividi L'Articolo
L'Autore